Polizza da eventi catastrofici, arriva la proroga

Il Consiglio dei Ministri di ieri, 28 marzo, ha approvato un decreto legge che stabilirà alcune proroghe al termine entro in quale le imprese devono assicurarsi contro i danni da eventi catastrofali, per le piccole imprese il termine ultimo sarà spostato al 1 gennaio 2026.

 

 

come Associazione di categoria che raccoglie le micro imprese del commercio al dettaglio, in particolare nell’ambito delle aree pubbliche, in questi giorni stiamo ricevendo numerose richieste di chiarimenti da parte dei colleghi interessati a sapere se sussista anche per loro l’obbligo di assicurazione avverso rischi catastrofali previsto dalla legge.

 

Cosa dice la legge.

 

Secondo quanto stabilito dall’art. 1 commi 101 e seguenti della L.213 del 30 dicembre 2023 (Legge di bilancio per il 2024) è fatto obbligo a tutte le imprese commerciali con sede legale o stabile organizzazione in Italia di stipulare, entro il 31 marzo 2025, una polizza assicurativa a copertura dei danni ad alcune categorie di beni propri derivanti da tre tipologie di eventi catastrofali quali:

1) alluvioni,

2) terremoti,

3) frane. 

 

Il decreto interministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025 è intervenuto a fornire ulteriori dettagli e specificazioni in merito, che è possibile consultare direttamente da questo link.

 

Quali beni vanno assicurati?

 

L’obbligo riguarda solamente queste categorie di beni, di proprietà dell’azienda*:

 

  1. terreni
  2. fabbricati
  3. impianti e macchinari 
  4. attrezzature industriali e commerciali, esclusi i veicoli iscritti al PRA (cioè circolanti su strada)

 

Non rientrano quindi in questo elenco né gli automezzi, come furgoni o camion, né la merce. 

(*la norma di legge specifica infatti che sono ricompresi solamente i beni (immobilizzazioni) di cui ai numeri 1), 2), 3) della voce B-II della sezione dell’attivo dello stato patrimoniale, come definito dall’art. 2424, primo comma, del codice civile)

 

A cosa va incontro chi non si assicura?

 

Non sono previste delle sanzioni intese come ammende o multe a carico di chi non si assicura, ma il comma 102 della citata Legge prevede che l’inadempimento potrà portare a esclusioni o penalità in occasione di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. 

 

Devono farla gli ambulanti?

 

Dipende da come è strutturata l’attività, se si tratta di un’impresa che opera esclusivamente con il suo mezzo (furgone/camion) e la merce e quindi non ha beni di proprietà rientranti tra quelli elencati sopra, questa non sarebbe obbligata a stipulare alcuna assicurazione, e del resto è quanto emerso da un primo confronto con alcune società di assicurazione. 

 

Và da sé che nel caso di imprese proprietarie di immobili o di macchinari di un certo valore, il discorso cambia, e necessita di valutazioni caso per caso da farsi intanto con il consulente fiscale della ditta, che saprà indicare precisamente quali beni (e con quale valore) rientrano nel patrimonio aziendale, e con un consulente assicurativo di fiducia. 

 

Per inciso, non rientrerebbero nei beni assicurabili nemmeno quelli in locazione, ad esempio un magazzino in affitto, in quanto non rientranti nello stato patrimoniale della ditta.

 

Cosa non copre questo tipo di assicurazione.

 

Come abbiamo detto, questo tipo di polizza copre solamente i danni a beni di proprietà dell’azienda derivanti da alcuni, specifici, eventi calamitosi , quindi non copre:

  1. i danni cagionati dal comportamento attivo dell’uomo (es se una frana viene causata da un escavatore)
  2. i danni a terzi causati dai propri beni (per cui è invece necessario avere una polizza RC dell’attività)
  3. i danni causati da una semplice grandinata o da una “tromba d’aria”
  4. altre casistiche particolari, di cui all’art. 1 comma 3 del decreto interministeriale (conflitti armati ecc)

 

A scanso di ogni equivoco, in particolare all’eventualità di vedersi negata in futuro la possibilità di accedere ad agevolazioni pubbliche, con relativi contenziosi per far valere le proprie ragioni, il GOIA ha comunque inviato una richiesta di chiarimenti specifici ai ministeri competenti, di cui daremo riscontro appena possibile.

 

Per ulteriori chiarimenti non esitate a contattare le sedi del GOIA.

 

Torino – 15 marzo 2025

 

a cura di Gregory Massa