PIEMONTE – CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ AMBULANTI

Con delibera n. 24-8758 del 10 giugno 2024 la Giunta Regionale ha destinato due milioni di euro di contributi per l’acquisto di beni strumentali per le attività operanti nel commercio su aree pubbliche (mercati e fiere), che potranno concorrere fino all’80% delle spese ammissibili, per un importo massimo di € 2000,00, e per una spesa minima progettuale di € 1250,00. 

 

DA QUANDO E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA

Come comunicato dagli uffici regionali, il bando vero e proprio e la procedura per presentare la domanda di contributo dovrebbero verosimilmente diventare attivi tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2024.

 

IL COMMENTO

Il contributo dedicato alle attività del commercio su aree pubbliche, che verrà erogato direttamente dalla Regione, va ad “allineare” le differenze territoriali registrate e segnalate dal GOIA in questi mesi relative ai DUC, dove in alcuni comuni gli ambulanti risultavano addirittura esclusi a priori dai contributi erogati in loco e dai progetti di rilancio del commercio, andando a creare una spaccatura del tutto inopportuna tra commercio fisso e ambulante.

Il tema è stato anche oggetto di dibattito durante la recente campagna elettorale piemontese da parte di Gregory Massa, dove sono stati richiesti dei miglioramenti sostanziali allo strumento dei DUC.

 

SCHEDA DELLA MISURA (estratto dalla delibera)

 

1. Obiettivi specifici

Supportare gli investimenti e sostenere le imprese del commercio su area pubblica mediante l’erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica.

2. Dotazione finanziaria

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Misura, la Regione Piemonte si avvale delle risorse a disposizione sul Bilancio di previsione gestionale finanziario 2024-2026, al capitolo 261358 nell’ambito della Missione 14 programma 02, ammontanti a euro 2.000.000,00.

3. Contributi

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale nel limite massimo dell’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo pari a euro 2.000,00. Anche in caso di spesa superiore, l’importo dell’agevolazione non potrà superare il tetto massimo.

La spesa minima progettuale dovrà essere pari a euro 1.250,00, corrispondente a un contributo pari a euro 1.000,00.

Il contributo verrà corrisposto in un’unica soluzione in seguito alla verifica del possesso dei requisiti per l’accesso alla Misura e previo formale atto di concessione dell’agevolazione, secondo le modalità che verranno comunicate dal responsabile del procedimento, che potrà eventualmente avvalersi di un soggetto terzo, quale soggetto gestore della Misura.

Il contributo di cui alla presente Misura non è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti o istituzioni pubbliche o private a favore dello stesso soggetto beneficiario per i medesimi interventi.

L’agevolazione prevista dalla presente Misura “Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica”, è concessa in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 2831 del 15 dicembre 2023.

4. Descrizione della misura e interventi finanziabili

Sono ammissibili all’agevolazione di cui alla presente Misura progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica, quali a titolo esemplificativo:

  • tende/ombrelloni dei banchi di vendita
  • plance e altri accessori
  • bilance e altri strumenti di vendita
  • registratore di cassa
  • strumenti di pagamento elettronico
  • sistemi per la gestione delle code
    Non è ammissibile a contributo l’acquisto in leasing o di beni usati.

5. Soggetti beneficiari.
Destinatari della presente Misura sono gli operatori del commercio e della somministrazione su area pubblica, che possiedano uno dei seguenti requisiti minimi obbligatori:

  • esercitare attività di vendita diretta al dettaglio di beni, così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) e all’art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114; non vanno ricompresi nel novero, ai fini della presente Misura, sia gli imprenditori agricoli esercenti su area pubblica ai sensi della L.R. n. 28/1999 sia gli agricoltori di cui all’art. 4 comma 2 lettera d) del D.lgs. n. 114/1998 che recita “Il presente decreto non si applica: ….omissis…d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni”;
  • esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su area pubblica, mediante strutture non fissate permanentemente al suolo, di cui alla L.R. n. 38 del 29/12/2006 recante “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

Il contributo è riconosciuto esclusivamente agli operatori in possesso dei titoli abilitativi per l’attività su area pubblica, previsti dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla L.R. n. 28/1999.

Inoltre i soggetti beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti minimi obbligatori:

  • essere micro o piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE L 124 del 20 maggio 2003), con sede legale e operativa in Piemonte;
  • essere iscritti, alla data di approvazione della Deliberazione, al Registro delle Imprese, risultare “attivi” e possedere un codice ATECO prevalente relativo ad attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
  • essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesti la regolarità contributiva dell’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
  • non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 2831 del 15 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Al fine di garantire la più ampia possibilità di accesso alle agevolazioni regionali, ad ogni potenziale beneficiario è consentita la presentazione di una sola istanza.

6. Struttura regionale incaricata dell’attuazione

Direzione Cultura e Commercio – Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori.

7. Procedure tecniche ed amministrative di selezione e valutazione delle proposte di investimento

Le funzioni attinenti alla predisposizione e alla gestione dell’Avviso, alla fase di ricezione, all’istruttoria delle domande di agevolazione, nonché quelle di controllo, verifica, erogazione e eventuale revoca dei contributi sono affidate a un soggetto gestore individuato con atto del Responsabile del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, quale responsabile del procedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti della disponibilità dei fondi e secondo l’ordine di presentazione ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del D. Lgs. 123/1998.

L’erogazione del contributo avverrà a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti minimi obbligatori, in base ai dati forniti nel modulo di domanda. L’importo del contributo sarà calcolato sulla base dell’investimento proposto, nel limite massimo dell’importo concedibile di cui al precedente punto 2.

Il soggetto gestore potrà attivare controlli, anche a campione, finalizzati ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto di investimento.

8. Esclusioni, revoche e rinunce

L’esclusione della domanda avverrà in caso di presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dalla presente Misura.

La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:

  1. mancata ultimazione del progetto entro i termini stabiliti;
  2. progetto realizzato in maniera significativamente difforme da quanto originariamente previsto;
  3. concessione, per il medesimo investimento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, prevista da norme statali, regionali e comunitarie;
  4. dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;
  5. mancato rispetto dei vincoli di mantenimento dei beni previsti al punto successivo.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

Il beneficiario può rinunciare con comunicazione inviata al soggetto gestore (in caso di rinuncia dopo aver ricevuto il contributo sarà richiesta la restituzione dei benefici concessi, maggiorati degli interessi legali).

Il Responsabile del procedimento o l’eventuale soggetto gestore, da questo individuato, può eseguire ispezioni atte ad accertare l’effettivo svolgimento del progetto di investimento nonché il rispetto dei vincoli di cui al successivo paragrafo 9.

9. Vincoli

I soggetti beneficiari non devono alienare, cedere a qualunque titolo o distogliere dall’uso originario i beni oggetto di contributo, nonché delocalizzare l’attività economica beneficiaria dell’agevolazione nei tre anni successivi all’erogazione del contributo, fatta salva la possibilità di sostituire i beni o le attrezzature obsolete.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

Di seguito il link da cui è possibile scaricare l’intera delibera dgr_08758_990_10062024