C’è tempo fino al 30 aprile per aderire alla “rottamazione quater”, ecco i dettagli.

La rottamazione quater permette al contribuente di ottenere dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) una definizione agevolata del debito, andando a pagare solamente le somme dovute a titolo di capitale (es. contributi INPS, IVA, IRPEF ecc) senza le varie maggiorazioni che solitamente presentano le cartelle esattoriali (interessi, sanzioni, more ecc) con un numero massimo di 18 rate a scadenza trimestrale. La definizione riguarda tutte quelle cartelle che sono state affidate all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In passato ho fatto delle rateizzazioni ma non sono più riuscito a pagarle, ora sono decadute, posso rottamare questi importi?

Sì, la rottamazione quater permette di includere anche i debiti per cui è già stato concesso un piano di dilazione, indipendentemente che esso sia già decaduto o meno. Ovviamente, se sono presenti ancora rateizzazioni attive, una volta presentata domanda di rottamazione è opportuno smettere di pagare le rate fino ad emissione dei bollettini, altrimenti c’è il rischio di pagare due volte lo stesso debito (la sospensione di debiti e rateazioni, infatti, decorre dalla presentazione della domanda).

Vale anche per chi è decaduto dalla rottamazione ter? 

Sì, è possibile includervi anche le cartelle già oggetto di precedente rottamazione.

Le rate saranno di pari importo? 

No, le prime due scadenze, 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023 (le uniche di quest’anno) ammonteranno al 10% del totale del debito rottamabile* – come chiarito di recente – cadauna. Ciò significa che nel caso di 18 rate, il massimo dilazionabile, è pur vero che avrete praticamente 5 anni di tempo per saldare il debito, ma entro il 30 novembre dovrete mettere avanti ben il 20% dell’intero debito*, cosa da tenere bene in conto e che sta facendo desistere molti dall’aderire alla rottamazione (nel caso di specie delle 18 rate, le rate successive le prime due saranno esattamente la metà delle prime due, ovvero il 5% del debito* cadauna).

*NB all’importo netto del debito occorre aggiungere un interesse del 2% annuo, applicato a decorrere dal 1 agosto 2023.

E quali scadenze avranno le rate successive alle prime due? 

28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Come si fa la domanda? E quando arriveranno i bollettini? 

Si può presentare domanda entro il 30 aprile solamente tramite i servizi on line dell’Agenzia e i bollettini verranno recapitati al contribuente entro il 30 giugno 2023.

Nel mio debito ho delle cartelle relative a multe prese col furgone, posso rottamarle? 

Si, con un distinguo. Le sanzioni relative a violazioni del codice della strada ovvero sanzioni amministrative di altra natura (es. violazioni del regolamento del commercio, occupazione abusiva del suolo pubblico ecc) possono venir inserite nella rottamazione ma il loro importo originario va comunque pagato, non saranno dovuti però gli interessi, comprese le c.d. “maggiorazioni L. 689/81”.

Conviene aderire? 

Ancora molto lontana da quella “pace fiscale” di cui tanto si era parlato quest’estate, la definizione permette sicuramente a quei contribuenti che hanno posizioni debitorie tutto sommato contenute di potersi regolarizzare ad un costo ridotto. Per chi ha debiti sopra una certa soglia difficilmente vedrà in questo provvedimento la soluzione ai suoi problemi, il totale mantenimento del capitale dovuto da una parte, l’esiguità delle rate e il cospicuo anticipo richiesto (20% nel primo anno) dall’altra, non saranno certo di incentivo a risolvere quelle situazioni che, anche a causa della pandemia, hanno continuato a diffondersi nel tessuto delle microimprese.

Una risposta unica quindi, non c’è, occorre valutare caso per caso tenendo anche conto delle proprie possibilità di onorare i futuri pagamenti. Se da una parte la sola domanda di adesione, come già avveniva nelle rottamazioni precedenti, sospende i carichi interessati, facendo risultare regolare l’impresa per quei carichi (anche ai fini DURC), il rischio è che con l’eventuale decadenza dalla rottamazione, che avviene con l’omesso o tardivo o insufficiente pagamento di una sola rata dopo 5 giorni dalla relativa scadenza, non sussista per il contribuente nemmeno la possibilità di dilazionare l’indebito (situazione molto grave se, nel mentre, dovessero venir attivate delle procedure di pignoramento o fermo amministrativo).

Quanto si risparmia? 

Anche qui non c’è una regola unica, per saperlo con precisione occorre fare una valutazione individuale (facilitata adesso dal prospetto informativo) tanto dipende dall’anzianità (gli interessi maturano..) e dalla natura dei debiti, nelle casistiche da noi riscontrate finora, le situazioni più frequenti si attestano tra il 10 e il 25% di risparmio rispetto al capitale iniziale.

 

di Massa Gregory