Torino 31 marzo 2023

Proroga al 31 ottobre per le definizioni agevolate per errori formali

E’ in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 34 che prevede la proroga al 31 ottobre prossimo del termine ultimo per aderire alla definizione agevolata delle sanzioni dovute per errori formali (invio di fatture elettroniche/corrispettivi telematici oltre il termine dei 12 giorni dal momento della registrazione).

Si tratta di migliaia di comunicazioni inviate ai contribuenti con cui l’Agenzia delle Entrate, rilevata appunto almeno un’irregolarità “formale” da parte di questi, propone la possibilità di assolvere alle sanzioni previste con il pagamento di 200 euro per ogni periodo di imposta (anno fiscale) contestato.

LE RICHIESTE DEL GOIA

La disposizione del decreto va nell’ordine delle richieste avanzate dal GOIA al Ministero dell’economia, affinché si giunga ad una modifica di legge al fine di non sanzionare chi non ha evaso alcunché ma ha semplicemente, anche a causa del malfunzionamento dei registratori telematici, tardato l’invio dei dati all’Agenzia.

Del resto, come sostenuto dalla nostra associazione nella missiva inviata al MEF, “..in questi casi si tratta di corrispettivi correttamente memorizzati a suo tempo e non più modificabili, da cui non può concretizzarsi alcuna forma di evasione o elusione; in questo senso lo scopo del predetto decreto, annunciato nel suo stesso preambolo, qual è “un sistema fiscale piu’ equo, trasparente e orientato alla crescita” ovvero, come meglio esplicitato nel comma 6 bis dell’art. 2, “Al fine di contrastare l’evasione fiscale mediante l’incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche” non verrebbe affatto meno, nè da tali comportamenti si potrebbe ravvisare alcuna condotta illecita atteso che, come già spiegato, gli operatori si trovano ad operare in situazioni oggettivamente e tecnicamente più difficoltose e complesse…”

Guardando anche al nostro sistema tributario, “..è infatti improntato alla tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, nel rispetto del requisito di proporzionalità ex art. 53 Cost., infatti per lo Statuto del Contribuente, all’art. 10 “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”, inoltre, “Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.” come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 472/1997.” 

“Trattasi in entrambi i casi di normative di portata assolutamente generale, ma anche di forte valore interpretativo.”

COSA FARE ADESSO

Come Associazione consigliamo di attendere un’eventuale modifica di legge che vada a rivedere queste posizioni.

Si tenga inoltre conto che se le violazioni sono relativamente poche e recenti è possibile che sia più conveniente procedere per il tramite del ravvedimento operoso, cosa che occorre valutare con il proprio consulente.

Le richieste del GOIA mirano comunque verso una riforma complessiva del settore che tocchi anche l’aspetto dei tributi nazionali, per le piccole attività è necessario un sistema più snello e meno vessatorio che incentivi l’attività autonoma e non in contrario, come avviene adesso.

 

di Massa Gregory