In seguito ad una comunicazione pervenutaci dalle Autorità Competenti in cui veniva ricordato l’obbligo per i titolari di licenza itinerante, dell’invio di notifica sanitaria, ci sembra doveroso fare chiarezza su questo delicato aspetto. 

Le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio (di proprietà dello Stato) marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità nonché le strade private sottoposte a servitù di pubblico passaggio, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari, riguardante i controlli ufficiali, la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti delle imprese del settore alimentare;

Quindi, quali sono gli obblighi?

La notifica è un’Autocertificazione con la quale l’OSA dichiara il possesso dei requisiti igienico-strutturali previsti dalla normativa vigente; pertanto, presupposto della notifica è che, al momento della presentazione, l’esercizio possieda i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento (CE) n. 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività svolta. 

Attraverso la notifica l’autorità competente (ASL e NAS) viene a conoscenza della localizzazione e della tipologia delle attività, necessarie per organizzare i controlli ufficiali previsti dalla normativa. 

In sintesi, la notifica deve essere inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di riferimento, per via telematica, con Posta elettronica certificata; il Comune è quello dove ha sede operativa l’attività (per le attività svolte in sede fissa) o dove ha la residenza il titolare della ditta individuale o ha sede legale la società per le attività con sede non fissa (ambulanti, mezzi di trasporto, ecc.). Il SUAP, a sua volta, trasmetterà̀ la documentazione all’ASL, cui spetta il compito della registrazione dell’impresa alimentare. La registrazione non necessita dell’obbligo di un’ispezione preventiva da parte delle autorità competenti. La ricevuta della posta elettronica certificata (PEC) inviata conferisce all’OSA la possibilità di iniziare l’attività, fatti salvi vincoli temporali previsti da normative diverse e gli eventuali casi ostativi che sono comunicati da parte dell’ASL per via telematica al SUAP, e da questi trasmessi all’OSA.

Cosa comporta la notifica?

L’obbligo di registrazione prevede che l’azienda si adegui a tutti i regolamenti di igiene che sono applicabili alla propria attività. Tra i principali obblighi di legge c’è quello della predisposizione del cosiddetto “Manuale HACCP” nome con cui è conosciuto il Piano di Autocontrollo igienico sanitario. Questo documento è essenziale per poter analizzare i pericoli e i rischi a cui l’alimento può andare in contro durante il processo di preparazione/commercializzazione. 

Cosa rischio se non mi adeguo?

La mancata notifica tramite SCIA prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1500,00 € a 9000,00 € così come definito dal D.lgs. 193/2007. 

Lo stesso decreto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000,00 € a 6000,00 € per la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo (manuale HACCP). 

A cura del dott. Bruno Abbruzzese

Consulente in materia di igiene e sicurezza alimentare